DISSALATORE DI MOLA - OSSERVAZIONI E LEGISLAZIONE di Marcello Meneghin
pubblicato venerdì 27 agosto 2021 alle ore 09:25:54
Facendo riferimento alla annosa costruzione del dissalatore di Mola vorrei precisare alcuni elementi importanti.
In primo luogo vorrei accertare che i lavori appaltati sono gli stessi di cui al seguente Decreto regionale 12 aprile 32017 , n. 4515 nel quale l'opera è chiaramente definita PRIMO LOTTO DEL DISSALATORE come segue: Autonomia idrica isola d’Elba. Lotto I: impianto di dissalazione in loc. Mola da 80 l/s e opere accessorie a terra e a mare
GIUNTA REGIONALE - Dirigenza-Decreti Direzione Ambiente ed Energia Settore Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica - Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale Decreto 12 aprile 2017, n. 4515 certificato il 13-04-2017 Dlgs. 152/2006 art. 20; LR 10/2010 art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativamente al progetto di “Autonomia idrica isola d’Elba. Lotto I: impianto di dissalazione in loc. Mola da 80 l/s e opere accessorie a terra e a mare”. Comuni Capoliveri e Porto Azzurro (LI). Proponente: ASA-Azienda Servizi Ambientali SpA. Provvedimento conclusivo. Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010. n. 207
In secondo luogo citare la prova che non è consentito eseguire lotti singoli di un'opera pubblica riportando il seguente regolamento.
Regolamento di esecuzione ed attuazione…………..recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18 CE
(pubblicato nella G.U n. 288 del 10/12(2010 – suppl. ord. n. 3270n in vigpore dal 09.06.201119
Art. 10 funzioni e compiti del responsabile del procedimento (ART. 8 D.P.R. N 554. 1999)
[1] Il responsabile del procedimento fra l’altro:
a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi
b)…………….
……………….
p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:
1) l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale della progettazione preliminare , dell'intero lavoro e della sua articolazione per lotti;
la quantificazione , nell’ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l’intero lavoro;
2)l’idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale , fattibile e dell'intero intervento .
Risulta chiaramente che il regolamento sulla costruzione delle opere pubbliche in Italia prescrive che non si possano costruire opere per lotti successivi senza che sia stata preventivamente redatta ed approvata la progettazione preliminare relativa all’intera opera fatta salva la possibilità di suddividerla, ad approvazione avvenuta, in lotti successivi. Si può quindi affermare che nel caso di Mola, trattandosi evidentemente del primo lotto del dissalatore ed inoltre non risultando mai avvenuta l'approvazione del progetto preliminare della dissalazione completa e definitiva, la costruzione del dissalatore di Mola con le procedura in atto, é in totale contrasto con le vigenti leggi.
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